Sorveglianza delle telecomunicazioni: una base legale chiara e al passo coi tempi

Berna, 27.02.2013 - I presunti autori di reato non devono potersi sottrarre alla sorveglianza da parte delle autorità inquirenti ricorrendo alla comunicazione cifrata, ad esempio via Internet. Allo stesso tempo s’intende specificare le misure di sorveglianza ammissibili e definire le varie responsabilità, affinché il traffico moderno delle telecomunicazioni possa essere sorvegliato. Mercoledì il Consiglio federale ha adottato la necessaria revisione di legge, trasmettendola al Parlamento.

La revisione adegua ai progressi tecnologici la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e il Codice di procedura penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007. Le tecnologie moderne ostacolano la sorveglianza, mentre esistono provvedimenti tecnici privi di una base legale chiara. Si pensi in particolare all'impiego di programmi informatici speciali (software governativi) senza i quali è impossibile sorvegliare le telecomunicazioni cifrate (p. es. e-mail o telefonia Internet).

Ecco perché il Consiglio federale intende istituire una base legale chiara e restrittiva al tempo stesso, che consenta ai pubblici ministeri di disporre l'impiego di software governativi in un procedimento penale. La polizia introduce in un computer tali programmi al fine di reperire il contenuto della comunicazione e i cosiddetti dati marginali, quali le informazioni sul mittente e il destinatario, l'orario, la durata e il percorso della comunicazione.

Nessuna perquisizione online

Il Consiglio federale esclude per contro la perquisizione online del computer e la sorveglianza di un locale con le webcam o il microfono del PC. Inoltre il Consiglio federale restringe l'impiego del software governativo al solo scopo di far luce su reati particolarmente gravi, per i quali sarebbe ammissibile anche un'indagine sotto copertura. L'elenco dei reati che consentono l'impiego di un software governativo è quindi più breve di quello applicabile alla sorveglianza delle telecomunicazioni in generale. Per consentire una lotta efficace al crimine, il termine di conservazione dei dati marginali è stato innalzato da sei a dodici mesi.

Tutelati i diritti degli interessati

Varie disposizioni continuano a garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato: le autorità non possono procedere alla sorveglianza a titolo preventivo, ma soltanto nel quadro di un procedimento penale. Le misure devono essere richieste dal pubblico ministero e approvate dal competente giudice delle misure coercitive. Inoltre, le informazioni raccolte in maniera inammissibile non possono essere utilizzate come mezzi di prova e l'interessato può ricorrere contro la sorveglianza.

Ricerca di emergenza di dispersi e fuggitivi

Per la ricerca di emergenza di una persona dispersa, il diritto vigente limita la sorveglianza ai dati marginali. In futuro sarà possibile ottenere anche il contenuto degli invii postali e delle telecomunicazioni, poiché anche queste informazioni possono fornire indizi sul luogo in cui si trova la persona dispersa. In futuro tali misure saranno possibili anche per cercare una persona cui è stata inflitta una pena detentiva o una misura privativa della libertà.

Conservazione centralizzata dei dati

Attualmente il Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), terminata la sorveglianza, invia per posta alle autorità inquirenti i dati raccolti, memorizzati su supporto, e li cancella dal suo sistema dopo aver ottenuto la conferma di ricevuta. In futuro la conservazione di tali dati sarà centralizzata presso il Servizio SCPT, dove potranno essere consultati online dalle autorità inquirenti. Questa innovazione s'impone alla luce del crescente volume di dati, soprattutto per la sorveglianza di Internet. Inoltre l'invio postale non adempie più né gli attuali requisiti di sicurezza né gli standard in materia di trattamento dei dati.

Obblighi di cooperazione differenziati

In futuro le disposizioni legali non si applicheranno soltanto ai fornitori di servizi postali o di telecomunicazione, compresi i fornitori di accesso a Internet e di servizi Internet (come p.es. i provider e-mail). Saranno soggetti alla legge anche gli hosting provider, nonché i gestori di chat room, di piattaforme di scambio documenti e di reti di telecomunicazione interne che mettono il loro accesso a disposizione di terzi (p.es. hotel, ospedali o scuole). Gli obblighi di collaborazione sono tuttavia differenziati per ogni categoria in funzione della rispettiva attività.

Fondandosi su un'analisi approfondita e contrariamente alla proposta controversa preparata per la consultazione, il Consiglio federale ha deciso di mantenere l'attuale sistema di emolumenti e indennità. I servizi tenuti a collaborare devono continuare a finanziare in proprio l'attuazione delle misure di sorveglianza e in compenso ricevono un'indennità appropriata. L'autorità che dispone la sorveglianza, dal canto suo, continua a versare al Servizio SCPT un emolumento per l'esecuzione della sorveglianza.


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Ultima modifica 26.06.2024

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