Simboli razzisti: nessuna nuova norma penale; I partecipanti alla procedura di consultazione rilevano difficoltà di applicazione

Berna, 30.06.2010 - Il Consiglio federale rinuncia a istituire una nuova norma penale contro i simboli razzisti per le difficoltà di applicazione che una disposizione di questo tipo implica. Ha preso questa decisione mercoledì, conto tenuto dei dubbi espressi durante la procedura di consultazione. Secondo il diritto vigente l’impiego di tali simboli è vietato se propagandano in pubblico un’ideologia di matrice razzista.

In termini meramente numerici, una maggioranza di interpellati ha approvato in linea di massima la proposta di rendere punibili l'impiego in pubblico, la diffusione, la fabbricazione, il deposito, nonché l'importazione, l'esportazione e il transito di simboli razzisti. Sarebbe così stato possibile sanzionare anche persone o gruppi che utilizzano in pubblico detti simboli senza l'intento di diffonderli a fini propagandistici per un'ideologia razzista. Tuttavia, molti partecipanti alla consultazione hanno espresso serie riserve in merito all'attuabilità della nuova norma penale. È infatti indispensabile che le disposizioni siano formulate nel modo più preciso e concreto possibile: la mancata specificità dei concetti di "simboli razzisti" e "loro varianti" renderebbe molto difficile una loro applicazione.

Il Consiglio federale rileva l'impossibilità di definire in modo inequivocabile i simboli di carattere razzista noti, meno noti, sconosciuti e dall'apparenza molto simile. L'imperativo di formulare una norma penale nel modo più preciso possibile riveste però particolare importanza proprio quando s'intende limitare un diritto fondamentale essenziale come la libertà d'opinione.

Assenza di vantaggi

Il Consiglio federale condivide pure il parere espresso da alcuni interpellati, secondo cui la norma penale proposta non comporta alcun vantaggio pratico né per le autorità di perseguimento penale né tanto meno per la società. L'emanazione di una nuova norma penale contro i simboli razzisti creerebbe sia alle forze di polizia sia ai giudici molteplici e onerosi problemi nel distinguere i comportamenti punibili da quelli che invece non lo sono. Inoltre la nuova norma darebbe adito ad aspettative sproporzionate nei confronti delle autorità che, viste le prevedibili difficoltà d'esecuzione, non potrebbero essere soddisfatte. Nemmeno le modifiche di carattere redazionale proposte da taluni interpellati potrebbero cambiare tale situazione.

Punibilità già garantita dal diritto vigente

L'utilizzazione e la diffusione di simboli razzisti è già punibile ai sensi del diritto vigente (art. 261bis CP e art. 171c MPC) nel caso in cui bandiere, distintivi, slogan o forme di saluto rappresentino un'ideologia intesa a discreditare o discriminare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione e siano oggetto di propaganda pubblica. Stando a una sentenza del Tribunale federale, il carattere pubblico di asserzioni razziste è dato già nel momento in cui non vengono proferite in seno alla cerchia familiare, a un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Vanno dunque considerate pubbliche anche le manifestazioni destinate a una cerchia ristretta di pubblico, che prevedono controlli all'entrata o altre misure simili.


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Ultima modifica 30.01.2024

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