Al via l’attuazione dell’iniziativa sull’imprescrittibilità; Il Consiglio federale pone in consultazione una revisione di legge

Berna, 26.05.2010 - I gravi abusi sessuali commessi su fanciulli saranno imprescrittibili se al momento dei fatti la vittima aveva meno di dieci anni, l’autore era maggiorenne e il reato non era ancora caduto in prescrizione il 30 novembre 2008. Ecco come il Consiglio federale intende concretare e attuare l’iniziativa sull’imprescrittibilità. Mercoledì ha posto in consultazione la necessaria revisione di legge.

Il 30 novembre 2008 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile", ponendo quindi in vigore il nuovo articolo 123b della Costituzione federale, che recita "L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili". Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che la norma costituzionale vada concretizzata rivedendo il Codice penale e il Codice penale militare. I principi della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del diritto richiedono in particolare una definizione più precisa dei concetti vaghi di "fanciulli impuberi" e di "reati sessuali o di pornografia".

Criterio chiaro e di facile applicazione

L'ordinamento giuridico svizzero non conosce il concetto di "fanciulli impuberi", per cui le autorità penali rischiano di darne interpretazioni divergenti causando incertezza giuridica sia per la vittima sia per il reo nonché disparità di trattamento. Inoltre, alle autorità risulterebbe difficile provare che la vittima al momento dei fatti non aveva ancora raggiunto la pubertà. Il Consiglio federale intende pertanto sancire nella legge un criterio applicabile in maniera univoca. Fondandosi sulla letteratura scientifica, propone di definire come impuberi i fanciulli che non hanno ancora compiuto i dieci anni. Tale scelta è altresì avvalorata dal fatto che è di dieci anni anche il limite inferiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile. Durante i lavori legislativi, si era optato per tale limite d'età in considerazione, tra gli altri, del passaggio dall'infanzia all'adolescenza segnato dalla pubertà.

Elenco di reati imprescrittibili

Chiarire il concetto di "reati sessuali o di pornografia" è importante sia per le autorità penali sia per le vittime e gli autori del reato. La nuova disposizione costituzionale e le finalità dell'iniziativa popolare permettono di desumere che si tratti di gravi reati sessuali commessi su un bambino. Partendo da tali criteri, il Consiglio federale propone l'imprescrittibilità dei seguenti reati: atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, atti sessuali con persone detenute od imputate, nonché sfruttamento dello stato di bisogno.

Norme speciali per autori minorenni

Per autori minorenni, il Consiglio federale intende mantenere le disposizioni vigenti del diritto penale minorile, che tengono conto degli interessi delle vittime e dei rei in egual misura: la vittima può sporgere denuncia fino al compimento del 25° anno di età, e l'autore del reato ha la possibilità di reintegrarsi nella società senza dover temere a tempo indeterminato di essere perseguito penalmente.

Disposizione transitoria favorevole alle vittime

Una disposizione transitoria stabilisce infine che l'imprescrittibilità si applica anche ai reati commessi prima del 30 novembre 2008, ma non ancora caduti in prescrizione in quella data. Per contro, l'estensione dell'imprescrittibilità ai reati già prescritti prima del 30 novembre 2008 non sarebbe compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza corrente della Corte europea dei diritti dell'uomo.


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Ultima modifica 30.01.2024

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