Scontare la pena nel Paese d'origine senza il consenso del condannato - Le basi legali entreranno in vigore il 1° ottobre 2004

Berna, 17.09.2004 - In futuro i condannati dovranno scontare la pena nel Paese d'origine anche senza il loro consenso. Il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento del Consiglio d'Europa entrerà in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2004. Il Consiglio federale ha pro-mulgato nel contempo i necessari adeguamenti della legge sull'assistenza internazionale in materia penale.

La Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al trasferimento di persone condannate, adottata dalla Svizzera dal 1988, consente ai detenuti stranieri di scontare la pena nel loro Stato d'origine. La Convenzione sul trasferimento persegue uno scopo umanitario e intende promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. Tuttavia, può essere applicata soltanto se il condannato dà il proprio consenso al trasferimento.

Senza il consenso o contro il volere della persona condannata

Nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, il Protocollo addizionale prevede l'esecuzione della pena nello Stato d'origine anche senza il consenso o contro il volere di una persona condannata, nei seguenti due casi:

  • se nei confronti del condannato è stata emanata una decisione di espulsione o di allontanamento passata in giudicato nello Stato di condanna, il condannato può essere trasferito nello Stato d'origine per l'esecuzione di una pena residua di almeno sei mesi.
  • Se il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della pena, lo Stato d'origine può procedere al perseguimento penale sostitutivo.

In ambedue i casi è necessario il consenso del Paese d'origine.

Diritti del condannato

Secondo il Protocollo addizionale, alla persona condannata deve essere concesso il diritto di essere sentita. In Svizzera il condannato può opporsi sia al trasferimento nel Paese d'origine sia all'esecuzione di una pena pronunciata all'estero. Contro la decisione di trasferimento, emanata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) su proposta dal Cantone, è possibile interporre un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale. Il Protocollo addizionale resta fedele al proposito della risocializzazione e mira al reinserimento nel Paese d'origine, cioè in un contesto sociale e culturale già noto al condannato. Contro la decisione di eseguire una sentenza in Svizzera, le autorità cantonali competenti devono prevedere almeno una possibilità di ricorso.

Promuovere l'adesione di altri Stati

Il Protocollo addizionale, finora ratificato da circa 25 Stati del Consiglio d'Europa, potrebbe ridurre la quota di detenuti stranieri in Svizzera sgravando in tal modo i penitenziari. Inoltre, ci si attende un effetto deterrente nei confronti dei criminali stranieri non domiciliati in Svizzera ("turisti del crimine"). Affinché possa essere eseguito il maggior numero possibile di trasferimenti, il Consiglio federale cerca di promuovere l'adesione di altri Stati al Protocollo addizionale e di affrontare questo argomento in occasione di incontri di ministri di giustizia nonché di visite di Stato e di lavoro. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone, tra l'altro, che una volta emanata la sentenza, le autorità cantonali degli stranieri o di migrazione emettano rapidamente una decisione di allontanamento o di espulsione nei confronti dei criminali stranieri.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ultima modifica 30.01.2024

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