Unificazione della procedura civile - Il DFGP pone in consultazione il pacchetto di riforme

Berna, 26.06.2003 - La procedura civile, attualmente disciplinata in 26 codici cantonali, va uniformata. Mercoledì il Consiglio federale ha autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero. La consultazione durerà fino alla fine di dicembre 2003.

Attualmente la procedura civile non è disciplinata in una legge federale bensì in 26 codici cantonali. Anche la Costituzione federale e diverse leggi federali contengono norme procedurali. Inoltre, il Tribunale federale ha sviluppato il diritto processuale civile non scritto su questioni importanti. Poco chiare e difficilmente accessibili sono quindi oggi le fonti della procedura civile. Tale frammentazione del diritto comporta incertezza giuridica e considerevoli difficoltà pratiche. La riforma della giustizia, accolta da Popolo e Cantoni il 12 marzo 2000, ha creato le basi costituzionali per colmare tali lacune e unificare la procedura civile.

Diritto consolidato e novità

L'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero (CPCS), elaborato da una Commissione peritale, riprende i principi riconosciuti e parecchi istituti giuridici consolidati presenti nelle varie leggi cantonali di procedura, senza prendere come modello un particolare codice di procedura civile. Pertanto, ogni Cantone troverà nell'avamprogetto regole consolidate, ma anche novità. L'unificazione della procedura civile presuppone dunque flessibilità e propensione alla novità, ma d'altro canto prosegue la tradizione giuridica. L'avamprogetto pone l'accento in particolare su una procedura economica e quanto più vicina alla prassi, non solo per garantire ai giustiziabili una giustizia rapida ed efficace, ma anche per mettere a disposizione dei tribunali e degli avvocati uno strumento adeguato.

Alleggerire il diritto processuale

Con i suoi 400 articoli circa, l'avamprogetto della Commissione peritale corrisponde a un codice di procedura cantonale di media lunghezza. In realtà, esso risulta però notevolmente più corto poiché disciplina tutta la procedura civile davanti ai tribunali cantonali, ciò che permette di abrogare un gran numero di disposizioni processuali che oggi si ritrovano nel Codice civile, nel Codice delle obbligazioni e in più di 20 leggi federali. Oltre a tali norme di diritto federale, è parimenti eliminato l'intero diritto concordatario in materia di procedura civile, come pure circa 10 000 disposizioni tra i 26 codici cantonali di procedura civile, il che semplifica e alleggerisce sensibilmente il diritto processuale svizzero.

Considerevole importanza del processo civile a carattere socialeL'avamprogetto si fonda sulle tipologie classiche di procedura, improntate sui diversi tipi di lite e di parti: procedure ordinarie, controversie commerciali, procedure semplificate, senza spese (processo civile a carattere sociale) e procedure sommarie. La procedura ordinaria costituisce la base. Particolare importanza è attribuita al processo civile a carattere sociale che si applica a questioni di diritto del lavoro, in materia di locazione e di consumatori.

Maggiore efficienza

L'avamprogetto mira a una conduzione giudiziaria del processo la più snella ed equa possibile, senza scostarsi - in linea di massima - dal principio attitatorio (secondo cui spetta alle parti esporre la lite). Il tribunale ha numerose possibilità per gestire meglio il processo. A seconda dei requisiti di economia processuale, è ad esempio possibile riunire o separare i procedimenti. Un'ulteriore esigenza è la celerità del processo, senza tuttavia trascurare la ricerca della verità.

Il sistema dei mezzi d'impugnazione segue la tradizione giuridica svizzera. Diversamente da quanto previsto nell'organizzazione giudiziaria, non si propone un'unica possibilità di impugnazione mediante ricorso unico, bensì diversi rimedi giuridici secondo i vari modelli cantonali (appello, reclamo e ricorso). È tuttavia garantita la compatibilità con la legge sul Tribunale federale.

Nessuna azione di gruppo

L'avamprogetto propone innovazioni, nella misura in cui sono compatibili con l'ordinamento giuridico elvetico, ma non contempla esperimenti. Rinuncia quindi all'introduzione dell'azione di gruppo (class action), nota nel diritto americano. Per contro, amplia istituti consolidati atti a perseguire obiettivi simili a quelli delle azioni di gruppo (litisconsorzio, intervento, azione collettiva, congiunzione di procedimenti connessi).

L'avamprogetto unifica unicamente il diritto procedurale. L'organizzazione giudiziaria resta di competenza dei Cantoni.


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Ultima modifica 30.01.2024

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