Benessere del fanciullo - principio fondamentale della procreazione con assistenza medica - Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1° gennaio 2001 la legge sulla medicina della procreazione
Berna, 04.12.2000 - Dall'anno prossimo è fissato per legge a quali condizioni è permesso applicare all'uomo la procedura della procreazione con assistenza medica. Principio assoluto della nuova legge è il benessere del fanciullo. Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2001 la legge sulla medicina della procreazione.
La legge considera il benessere del bambino principio fondamentale e esige una consulenza completa della coppia in cura. Le generalità del donatore di sperma vanno conservate presso l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e rese accessibili al figlio. L'azione di paternità del figlio nei confronti del donatore di sperma è, per contro, esclusa. Oltre alla maternità sostitutiva e alla donazione di embrioni, la legge vieta anche la donazione di oociti. Per impedire abusi, la legge introduce un obbligo d'autorizzazione per la procreazione con assistenza medica nonché per la conservazione di gameti e di oociti fecondati. Le persone titolari di un'autorizzazione sono obbligate a presentare un rapporto. I Cantoni sono tenuti a una vigilanza continua. Il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza mediante ispezioni effettuate senza preavviso da parte della direzione cantonale della sanità pubblica sono disciplinati nei particolari dall'ordinanza sulla medicina della procreazione. Detta ordinanza regola anche l'accesso ai dati genetici dell'UFSC.
Al servizio di una gravidanza
La fecondazione fuori del grembo della donna serve esclusivamente a causare una futura gravidanza: onde evitare gravidanze plurime di grado elevato e la creazione di un numero eccessivo di embrioni, per ogni ciclo di trattamento si possono produrre soltanto tre embrioni al massimo. La legge vieta la conservazione di embrioni e la diagnosi preimpianto (esame di ingegneria genetica dell'embrione nella provetta). Sono puniti la produzione abusiva di embrioni e il loro sviluppo all'esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l'annidamento nell'utero. Sono inoltre punibili la terapia germinale (intervento che modifica il patrimonio genetico di oociti e di embrioni) e la clonazione. La legge sulla medicina della procreazione, approvata il 18 dicembre 1998 dal Parlamento, è la controproposta indiretta all' "iniziativa popolare per una riproduzione rispettosa della dignità umana" nettamente respinta nella votazione popolare del 12 marzo 2000.
Compito di consulenza della Commissione d'etica
In un'ordinanza distinta, il Consiglio federale fissa i compiti, la composizione e l'organizzazione della Commissione nazionale d'etica. Questa commissione indipendente segue lo sviluppo scientifico sull'intero campo della medicina umana ed elabora raccomandazioni all'indirizzo della prassi medica. La commissione funge esclusivamente da organo consultivo. Il Consiglio federale nominerà i membri in un secondo tempo.
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Ultima modifica 26.06.2024