Indennizzo ai Cantoni per le prestazioni in materia di polizia

Berna, 21.11.2007 - Mercoledì il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell’attività di polizia giudiziaria della Confederazione. L’ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2008, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002.

Con il potenziamento del perseguimento penale a livello federale (Progetto Efficienza) risulta che rispetto al passato la Confederazione ha richiesto un impegno maggiore da parte degli organi di polizia, con conseguenti maggiori spese straordinarie a carico dei Cantoni.

L’assistenza giudiziaria va di principio prestata gratuitamente, ed effettivamente la Confederazione fornisce ai Cantoni servizi gratuiti nell’ambito della giustizia penale, come ad esempio l’accesso gratuito alle banche dati dell’Ufficio federale di polizia; ciò nonostante la Confederazione ha deciso di indennizzare i Cantoni per queste spese straordinarie. La legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) è stata modificata di conseguenza: il nuovo articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire nell’ordinanza il tipo di spese straordinarie nonché le quote dell’indennizzo.

Vanno indennizzate le prestazioni che, in base all’esperienza acquisita, gli organi di polizia cantonali sono più frequentemente chiamati a fornire. L’indennizzo viene effettuato soltanto se va mobilizzato in modo permanente un numero importante di persone sotto forma di unità di polizia, o se è necessario far capo a specialisti per l’impiego di materiale difficile da manipolare.


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Ultima modifica 30.01.2024

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